Relazione regolarita' edilizia (R.R.E.)

Durante una compravendita i ruoli di acquirente e venditore sono completamente opposti: l’acquirente, infatti, deve assicurarsi che sia catastalmente che dal punto di vista amministrativo non ci siano incongruenze, mentre il venditore ha il compito di garantire che non ci siano incongruenze.

Proprio sulla necessità di avere le dovute garanzie da parte dell’acquirente circa la regolarità edilizia dell’immobile che sta acquistando si basa il principio della Relazione di Regolarità Edilizia R.R.E.. Quest’ultima null’altro è che una relazione in cui viene indicata la cronistoria edilizia di un immobile, indicando tutti i titoli abilitativi (Denunce di Inizio Attività, Permessi di Costruire, Licenze etc.) che ne hanno caratterizzato la storia per arrivare a proporre un giudizio di regolarità edilizia.

Detta così pare tutt’altro che difficile, ma il tutto comporta diverse operazioni e studi dei titoli abilitativi che vanno eseguite con una minuziosità tale da portare ad una dichiarazione di notevole responsabilità che sarà allegata all’atto notarile e che in linea teorica, in caso di dichiarazioni mendaci, potrebbe causarne l’annullamento.


Al momento la R.R.E. non costituisce un allegato obbligatorio al rogito notarile, ma è sicuramente molto consigliata e le spese dovute per la sua redazione sono tutte a carico della parte venditrice.

Si fa presente che non tutte le difformità che si possono riscontrare in fase di accertamento possono inficiare la commerciabilità dell’immobile (ad esempio, lo spostamento dei tramezzi interni), ma per i quali è comunque necessario avvisare l’acquirente ed il notaio che eseguirà il rogito in modo tale da trovare la soluzione più adeguata.